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Le autofatture elettroniche che si possono generare ed i relativi codici sono:
Questo tipo di documento deve essere utilizzato per i casi di reverse charge interno (ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72) ossia per le transazioni tra operatori che risiedono nel territorio italiano.
Questa autofattura si deve emettere in caso di integrazione o autofattura per acquisto di servizi all'estero (reverse charge esterno). Il fornitore dei servizi è un soggetto estero (residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano), e l’acquirente è un soggetto che risiede nel territorio italiano.
Questo codice si utilizza per l'integrazione di acquisto di beni intracomunitari, ovvero nel caso in cui un soggetto passivo italiano acquisti dei beni da un soggetto residente in uno dei Paesi della Comunità Europea e di conseguenza l’IVA non risulta imponibile per quest’ultimo, ma deve essere assolta dal cessionario in Italia.
La casistica in cui è necessario emettere il documento TD 19, Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72, si verifica quando il venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano e quindi non è necessario effettuare l’operazione di importazione o altro. Il fornitore emette una fattura che riporta solo l’imponibile e non l’imposta, che andrà assolta dal compratore italiano. Questi, infatti, deve emettere l’autofattura riportando nel rispettivo documento i dati relativi all’imposta.
Il documento TD20, Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93), dal 1°aprile 2025 si deve utilizzare:
- in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97);
- nelle ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 “ed in quelle ad esse assimilate”, cioè a dire quando a fronte di un acquisto intracomunitario, di una prestazione di servizi territorialmente rilevante nello Stato resa da un prestatore Ue o di un acquisto di beni già presenti in Italia da soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, il cessionario o committente non abbia ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione o abbia ricevuto un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale.
L'autofattura per splafonamento deve essere emessa quando l’esportatore abituale, che acquista con dichiarazione d’intento per un importo superiore al plafond disponibile, vuole sanare la situazione.
Il soggetto IVA procede all’estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario (caso A) o di immissione in libera pratica, ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del d.l. n. 331/1993 (caso B). Sia nel caso A che nel caso B si possono a loro volta presentare due sub-casi a seconda che il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA sia il medesimo che li abbia introdotti (casi A1 e B1) oppure sia un soggetto diverso da quello che li ha introdotti (casi A2 e B2).
A tal fine può, in tutti i casi (A1, A2, B1 e B2), predisporre un documento, contenente i dati necessari per l’assolvimento dell’imposta compresi i dati del fornitore, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD22 che verrà recapitato solo al soggetto emittente, indicando l’aliquota e l’imposta dovuta.
Il soggetto IVA che procede all’estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni introdotti ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lett. c) del d.l. n. 331/1993 (cessioni di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA), emette un’autofattura ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633/72. Si possono presentare due sub-casi a seconda che il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA sia il medesimo che li abbia introdotti (caso A1) oppure sia un soggetto diverso da quello che li ha introdotti (caso A2).
A tal fine può, in entrambi i casi (A1 e A2), predisporre un documento ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD23 che verrà recapitato solo al soggetto emittente, indicando l’aliquota e l’imposta dovuta.
Beni Ammortizzabili: il fornitore che cede beni ammortizzabili che non concorrono al volume di affari, emette una fattura, inviandola al sistema SDI con tipo documento TD26. Questo tipo di documento deve essere creato come Fattura attraverso l'apposita procedura.
Passaggi interni ex articolo 36 d.P.R. n. 633 del 1972: il fornitore emette un’autofattura per i passaggi interni di beni e servizi che non concorrono al volume di affari, inviandola al sistema SDI con tipo documento TD26.
Questo documento viene emesso nei casi di:
cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta;
destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività , con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta.
il fornitore trasmette allo SDI una fattura con tipo documento TD27.
Nei casi in cui:
il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia, riceve una fattura cartacea con addebito dell’imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino, deve emette una fattura, inviandola al sistema SDI, con tipo documento TD28 al fine di assolvere all’obbligo di comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi ricevute da operatori esteri;
per adempiere all'obbligo di comunicazione in cui il cessionario/committente, anziché assolvere l'imposta con il regime dell'inversione contabile, riceva una fattura cartacea con l'addebito dell'imposta in rivalsa del fornitore estero, può emettere un'autofattura TD28.
Il documento TD29, Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97), dal 1°aprile 2025 si deve utilizzare per comunicare l'omessa o irregolare fatturazione da parte di un fornitore, anziché il codice TD20.
Se prima, infatti, bisognava emettere un’autofattura e versare l'IVA sull'operazione non documentata o documentata in modo irregolare, ora si deve inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, per segnalare l’irregolarità .
Le fatture elettroniche In nome e per conto (TD01) vengono utilizzate solitamente:
In caso di acquisti da produttori agricoli in regime di esonero il cessionario/committente deve emettere una fattura in nome e per conto e trasmetterla a SDI con codice TD01, in cui riporta in fattura la relativa imposta e il cedente/prestatore è il produttore agricolo esonerato e annota contabilmente la e-fattura sul registro Iva Acquisti.
l tour operator (agenzia di viaggi organizzatrice) deve emettere e-fattura riepilogativa mensile per le provvigioni, in nome e per conto dell’agenzia di viaggi intermediaria ai sensi dell’art. 74-ter c. 8 D.P.R. n. 633/72 e trasmetterla a SDI con codice tipo documento TD01.